Circolari

Deducibilità IRAP anni pregressi.

Circolare n° 11/2013 » 08.02.2013

Dal 18 gennaio sarà possibile inviare telematicamente l’istanza di rimborso delle maggiori imposte Ires e Irpef determinate a seguito della deducibilità retroattiva dell’Irap versata sul costo del lavoro.

La deducibilità dell’Irap per l’anno di imposta 2012 era stata normata dal cosiddetto Decreto Monti “salva Italia” (D.L. 201/2011). Quanto previsto dall’art. 4 del decreto semplificazioni fiscali (D.L. 201/2011) introduce la possibilità di avere un effetto retroattivo per i quattro periodi di imposta precedenti, ovvero dal 2007 al 2011, per i 48 mesi precedenti la data del 28 dicembre 2011, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 dicembre scorso che alleghiamo.

L'intervento normativo appare motivato anche dalla necessità di evitare un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, D.L. n. 185 del 2008, che aveva introdotto la deducibilità dalle imposte sui redditi, nella misura del 10%, dell'IRAP forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.

La Corte costituzionale, ha, infatti, rinviato a nuovo ruolo l'esame dell'ordinanza n. 42 del 2009 della CTP di Bologna, che aveva ritenuto che la indeducibilità dell'IRAP contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro e capacità contributiva, per il fatto che il costo del lavoro e gli interessi passivi sono componenti negativi rilevanti e insopprimibili nella determinazione del reddito e la deduzione forfetaria del 10% attenua ma non elimina i dubbi di costituzionalità.

Successivamente l'Avvocatura dello Stato aveva segnalato che il Consiglio dei Ministri aveva approvato un disegno di legge che conferiva al Governo la delega a coordinare il regime dell'IRAP con le norme fiscali di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES ed IRPEF, in osservanza del principio che il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi deve essere determinato al netto dei costi necessari a produrlo e ad articolare la deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi, con effetto anche sui periodi d'imposta pregressi, in relazione al concorso del costo del personale e degli interessi passivi ed oneri assimilati alla formazione della base imponibile.

Cordiali saluti.

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore SI/mf
» Carta intestata

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 121/2008

Seminario su D.Lgs. n. 231/2001. Milano: 27 marzo 2008.

Leggi tutto

Circolare n° 098/2008

Missione imprenditoriale al Cairo, 8-10 aprile 2008 (informazioni logistiche)

Leggi tutto

Circolare n° 096/2008

Dimissioni volontarie dei lavoratori - Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 che adotta il modulo previsto dalla legge n. 188 del 2007

Leggi tutto

Circolare n° 089/2008

Abrogazione dal 1° gennaio 2008 del regime di decontribuzione per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello ed introduzione di uno sgravio contributivo -Art.1,...

Leggi tutto

Circolare n° 095/2008

Convegno biennale del Centro Studi di Confindustria, 18 aprile 2008 – Torino.

Leggi tutto

Pagina 166 di 185 pagine ‹ First  < 164 165 166 167 168 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva